SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ – GAS ed ENERGIA ELETTRICA
In accordo a quanto previsto all’art. 17 dell’Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com (TIMOE – Testo Integrato MOrosità Elettrica) e all’art. 20 dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo Integrato Morosità Gas), desideriamo fornirLe alcune informazioni utili relative a:
- tempistiche e modalità per la costituzione in mora in caso di mancato pagamento di una o più fatture;
- indennizzi automatici previsti a favore del Cliente in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità per la costituzione in mora.
Le procedure di seguito elencate si applicano nei casi di morosità di un cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna/prelievo disalimentabili.
Tempistiche e modalità per la costituzione in mora
Qualora il Cliente non provveda al pagamento di una fattura di gas naturale e/o energia elettrica, il Fornitore può inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura del punto di riconsegna/prelievo (PdR/POD).
Tale richiesta deve essere preceduta da un’apposita comunicazione al Cliente (cd. comunicazione di costituzione in mora), da inviarsi tramite raccomandata e/o posta elettronica certificata (nel caso di persone giuridiche).
La comunicazione, che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare al minimo:
- il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture insolute;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore invierà all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura per sospensione della fornitura per morosità;
- le modalità con cui il Cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- il diritto all’indennizzo automatico per il mancato rispetto delle tempistiche della procedura di costituzione in mora.
Il tempo intercorrente tra l’invio della raccomandata e l’attivazione della procedura di sospensione per morosità sarà indicato nella suddetta comunicazione e non sarà mai inferiore a quanto previsto dal TIMG/TIMOE.
In particolare, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto al pagamento non può essere inferiore a:
- 15 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata, oppure,
- 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata al Cliente, oppure,
- 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà consegnare la comunicazione al vettore entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data di emissione.
Per evitare o interrompere la procedura di sospensione il Cliente dovrà documentare l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia della relativa ricevuta di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di costituzione in mora.
Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, permanendo lo stato di morosità, potrà inoltrare all’impresa di distribuzione la richiesta di sospensione che, nel caso dell’energia elettrica – in caso di cliente connesso in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore – potrebbe essere preceduta dalla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo massimo di 15 giorni.
Al Cliente moroso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi per la sospensione e la riattivazione della fornitura/riduzione di potenza, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
Le tempistiche per la costituzione in mora possono essere ridotte nel caso in cui il Fornitore nei 90 giorni successivi all’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità invii al Cliente una nuova comunicazione relativa a fatture non contemplate nel precedente sollecito.
In questo caso, il termine ultimo di pagamento non potrà essere comunque inferiore a:
- 7 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata, oppure,
- 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, oppure,
- 10 giorni solari dall’emissione della comunicazione nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà consegnare la comunicazione al vettore entro massimo 2 giorni lavorativi dalla data di emissione.
Il termine per l’invio della richiesta di sospensione all’impresa di distribuzione non potrà invece essere inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora.
Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora
Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni sui termini e modalità per la costituzione in mora e proceda ugualmente alla sospensione della fornitura per morosità o alla riduzione di potenza, dovrà riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di importo pari a:
- 30,00 Euro, nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 20,00 Euro, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra.
Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Riferimenti normativi
- Gas naturale: Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas), artt. 4, 5, 20.
- Energia Elettrica: Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica), artt. 3, 4, 17.
Note
Nei casi di morosità di un cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna/prelievo non disalimentabili si rimanda alle procedure descritte:
- per il gas naturale, alla Sezione 2 del TIMG.
- per l’energia elettrica, al Titolo IV del TIMOE.