Conciliazione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution)
Da gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas (domestici e non) inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica), per le controversie nei settori dell’energia elettrica e gas, dopo il reclamo inviato all’operatore, devono ricorrere, prima di procedere all’azione giudiziale, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione che può essere svolto dal Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) oppure presso altri Organismi accreditati di risoluzione extragiudiziale delle controversie (organismo ADR) o presso le Camere di Commercio.
La Conciliazione è disciplinata dal Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA – Testo Integrato COnciliazione (TICO – Delibera 209/2016/E/com e s.m.i.).
Nel dettaglio, il cliente, in caso di problemi con l’operatore dovrà sempre inviare il reclamo al fornitore e, in caso di omessa riposta o risposta parziale/insoddisfacente, entro il termine massimo di 1 anno dall’invio del reclamo stesso potrà attivare la procedura di conciliazione.
La procedura di conciliazione è volontaria, veloce, di facile accesso e senza la necessaria presenza di una assistenza legale ed è attivabile direttamente dal consumatore, o dall’associazione di consumatori da lui designata.
Per informazioni, accesso e modalità di attivazione al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità consultare il sito www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Nella stessa sezione è possibile visionare e scaricare l’elenco degli organismi ADR, in accordo all’articolo 141-decies del Codice del Consumo.